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Legittimazione del te26459rzo a sollevare questioni sulla pignorabilità del credito – Cass. n. 26549/2021

Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalita' di riscossione - riscossione coattiva - Ordine di pagamento diretto al terzo ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 - Natura - Forma speciale di pignoramento - Legittimazione del terzo a sollevare questioni sulla pignorabilità del credito - Esclusione - Fondamento.

 

La speciale forma di pignoramento prevista dall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di "ordinare" direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate; a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo, ed in conseguenza il terzo non sarà legittimato a far valere l'eventuale impignorabilità, totale o parziale, dei crediti del debitore in relazione ai quali gli sia stato ordinato il versamento diretto all'agente della riscossione, e dovrà effettuare il pagamento nella misura indicata nell'ordine stesso, salvo che non ne sia stata disposta la sospensione del giudice dell'esecuzione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26549 del 30/09/2021 (Rv. 662540 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_545, Cod_Proc_Civ_art_547, Cod_Proc_Civ_art_549, Cod_Proc_Civ_art_615

 

Corte

Cassazione

26549

2021