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Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione - Cartella esattoriale - Opposizione - Esame nel merito - Necessità – Corte di Cassazione, Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 774 del 19/01/2014

Ricorso per cassazione - Sentenza d'appello censurata per soli vizi formali della cartella - Giudicato interno sul merito della pretesa - Conseguenze. Corte di Cassazione, Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 774 del 19/01/2014

Nell'opposizione a cartella esattoriale per crediti contributivi, il giudice deve esaminare nel merito il contenuto della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, sicché i vizi formali della cartella comportano soltanto l'impossibilità di avvalersene quale titolo esecutivo, ma non incidono sull'esistenza e sull'ammontare del credito da essa portato. Ne consegue che ove con il ricorso per cassazione siano censurate le statuizioni della sentenza concernenti i soli vizi formali della cartella, e non anche quelle sul merito della pretesa, su queste deve ritenersi formato il giudicato interno e il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Corte di Cassazione, Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 774 del 19/01/2014