Skip to main content

previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - indennità e rendita - revisione delle rendite – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8558 del 11/04/2014

Classificazione dei datori di lavoro - Art. 3 comma 8, della legge n. 335 del 1995 - Omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell'attività aziendale - Equiparabilità all'ipotesi di inesatte dichiarazioni - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8558 del 11/04/2014

In materia di classificazione dei datori di lavoro, la previsione di cui all'art. 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in base alla quale le variazioni hanno effetto dal "periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro", deve essere estesa, stante l'evidente identità di "ratio", alle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia omesso di comunicare, all'ente previdenziale, la variazione della propria attività in violazione di obbligo imposto sotto comminatoria di sanzione amministrativa, di cui all'art. 2 del d.l. 6 luglio 1978, n. 362, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 467, in quanto, pur se in un momento successivo, si realizza una discrasia tra l'effettività della situazione e le dichiarazioni sulle quali la classificazione iniziale era fondata.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8558 del 11/04/2014