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Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - soggetti obbligati. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16520 del 06/08/2015

Coadiutori familiari non farmacisti del titolare di una farmacia - Assicurazione previdenziale - Obbligo di iscrizione nella gestione commercianti - Sussistenza - Modalità. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16520 del 06/08/2015

In ragione dell'ambito applicativo dell'assicurazione per gli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, commi 202, 203 e 206, della l. n. 662 del 1996, l'assicurazione stessa - da cui sono esentati i farmacisti iscritti quali professionisti all'ente di previdenza ENPAF - opera, in coerenza con i principi costituzionali di eguaglianza e adeguata tutela previdenziale, nei confronti dei coadiutori, familiari non farmacisti, del titolare di una farmacia, con riguardo alle varie attività gestorie demandabili a non farmacisti e nel concorso dei requisiti di legge relativi all'impresa e alle modalità della loro partecipazione all'attività della stessa, sicché la registrazione "virtuale" del titolare dell'impresa presso l'INPS, per l'attuazione dell'assicurazione dei suddetti coadiutori, si risolve in un meccanismo operativo che non determina alcuna anomalia.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16520 del 06/08/2015