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Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - pensioni - misura - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10375 del 20/05/2015

Aumenti degli importi delle pensioni per effetto della perequazione automatica introdotta dalla legge n. 140 del 1985 - Pensioni di reversibilità integrate al trattamento minimo - Base di calcolo - Fondamento - Conseguenza - Somma dell'importo base e della perequazione inferiore alla pensione integrata già in godimento - Mantenimento di tale trattamento senza maggiorazioni - Necessità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10375 del 20/05/2015

Gli aumenti degli importi delle pensioni spettanti per effetto della perequazione automatica introdotta dall'art. 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140, vanno calcolati per le pensioni di reversibilità integrate al trattamento minimo con riferimento all'importo a calcolo della pensione del titolare, mirando la disposizione ad assicurare - in sostituzione del beneficio già introdotto dall'art. 14 quater del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1980, n. 33 - una tutela alle posizioni di quei lavoratori che, pur in possesso di un'anzianità assicurativa superiore a settecentottanta contributi settimanali, avevano in godimento una pensione di modesto ammontare, anche inferiore al minimo, per effetto della limitazione del diritto all'integrazione al minimo operata dall'art. 6, terzo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, in caso di superamento di determinate soglie di reddito. Ne consegue che, qualora la somma del suddetto trattamento base e dell'importo spettante per la perequazione sia inferiore alla pensione integrata già in godimento, deve essere mantenuto tale trattamento senza operare alcun miglioramento.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10375 del 20/05/2015