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Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - contributi - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12124 del 11/06/2015

Licenziamento del lavoratore - Reintegrazione disposta dal giudice di merito - Accertamento della legittimità del licenziamento da parte della Suprema Corte - Debenza dei contributi previdenziali "medio tempore" maturati - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12124 del 11/06/2015

L'accertamento della legittimità del licenziamento, compiuto dalla Corte di legittimità con sentenza che annulli il provvedimento di reintegrazione del lavoratore, adottato "medio tempore" in sede di merito, comporta che i contributi previdenziali - ricollegati, in forza dell'art. 6 del d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, al pagamento della retribuzione - non siano dovuti per il periodo della temporanea riviviscenza del rapporto di lavoro, sicché il datore di lavoro, ove li abbia nel frattempo versati, ha diritto di ripeterli, dovendo il loro versamento qualificarsi come indebito.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12124 del 11/06/2015