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Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - pensioni - liquidazione - cumulo con la retribuzione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8067 del 21/04/2016

Iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) - Rapporti con la disciplina dell'AGO - Applicazione dell'art. 15 del regolamento INPGI - Diversità di regime previdenziale - Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

In tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, gli iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani non sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per gli iscritti all'AGO, dovendosi, viceversa, applicare ad essi l'art. 15 del regolamento dell'INPGI, approvato con d.m. del 24 luglio 1995, in quanto, a seguito della privatizzazione degli enti previdenziali ed in forza dell'art. 76, comma 4, della l. n. 388 del 2000, l'INPGI è tenuto a coordinare, assicurando l'equilibrio di bilancio, le forme previdenziali da esso gestite con quelle del sistema di previdenza obbligatoria, con la conseguenza che la non comparabilità dei due regimi rende manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8067 del 21/04/2016