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Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - in genere - Sez. L , Sentenza n. 6535 del 14/03/2017

Fondo di solidarietà ex d.m. n. 158 del 2000 - Retribuzione utile ai fini contributivi - Retribuzione effettiva - Irrilevanza - Fondamento - Conseguenze - Straordinario - Esclusione.

Ai fini dell’individuazione della retribuzione costituente la base di calcolo dei contributi previdenziali per il Fondo di solidarietà per il personale del credito, istituito presso l’INPS, l’art. 10, comma 7, del d.m. n. 158 del 2000 rinvia alle disposizioni contrattuali in vigore e, quindi, ad un concetto di retribuzione non comprensivo di emolumenti strettamente dipendenti dall’effettività delle prestazioni lavorative (nella specie, un trecentosessantasesimo della retribuzione annua per ogni giornata al momento della cessazione del rapporto), sicché il compenso per lavoro straordinario non concorre alla determinazione di detta base contributiva, come confermato dal disposto dell’art. 79 del c.c.n.l. del 11 luglio 1999 (“ratione temporis” applicabile), che non lo include tra le voci che compongono il trattamento economico.

Sez. L , Sentenza n. 6535 del 14/03/2017