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Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - indennita' e rendita - in genere - Sez. L , Sentenza n. 6306 del 10/03/2017

Rendita ai superstiti - Regime successivo all'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 - Computo della componente liquidata a titolo di danno biologico - Esclusione - Fondamento.

La rendita ai superstiti erogata dall’INAIL, anche successivamente alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 38 del 2000, costituisce una prestazione autonoma all’interno del sistema assicurativo obbligatorio, sicché va considerata fuori dall’ambito di applicabilità dell’art. 13 del medesimo d.lgs. che ha esteso la copertura assicurativa alla componente di danno biologico; la posizione specifica e differenziata dei superstiti, rafforzata dall'art. 73 del d.lgs. predetto e dall’art. 1, comma 130, della l. n. 147 del 2013, rende conforme al canone di razionalità di cui all’art. 3 Cost. la scelta del legislatore di attrarre il danno biologico all’interno dell’oggetto dell’assicurazione con riferimento alla prestazione del solo assicurato, lasciando all’area esterna del diritto civile la tutela dei diritti risarcitori degli eredi.

Sez. L , Sentenza n. 6306 del 10/03/2017