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Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti - pensioni - liquidazione - cumulo con la retribuzione - Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 16834 del 07/07/2017

Art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 - Diritto all'applicazione della deroga al divieto di cumulo tra pensione di anzianità e reddito da lavoro - Requisito contributivo minimo - Individuazione - Requisito contributivo minimo per la fruizione di pensionamenti anticipati - Esclusione - Fondamento.

Ai fini dell'applicabilità della disciplina transitoria in materia di deroga al divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, contenuta nell'art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, novellato dall'art. 11 della l. n. 537 del 1993, il requisito contributivo minimo previsto dal medesimo articolo è da riferire ai trentacinque anni necessari per la pensione "di vecchiaia o di anzianità", e non ad anzianità inferiori, previste per fruire di pensionamenti anticipati; tali ultimi trattamenti previdenziali hanno, infatti, il fine di non lasciare prive dei mezzi di sussistenza persone costrette ad abbandonare l’occupazione a causa della crisi economica del datore di lavoro, con la conseguenza che il reperimento di un nuovo lavoro, autonomo o subordinato, fa venire meno lo stato di bisogno del pensionato e, dunque, la causa di attribuzione del beneficio previdenziale.

Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 16834 del 07/07/2017