Skip to main content

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - indennità e rendita - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1253 del 21/01/2005

Rendita vitalizia - Scomparsa del beneficiario - Dichiarazione ai sensi dell'art. 48 cod. civ. - Conseguenze - Obbligo dell'INAIL di pagamento della rendita - Sospensione - Esclusione.

L'obbligo dell'INAIL di pagamento della rendita vitalizia non rimane sospeso in caso di scomparsa del beneficiario atteso che la dichiarazione di scomparsa, ai sensi degli artt. 48 e ss. cod. civ., determina solo la quiescenza dei rapporti giuridici facenti capo allo scomparso, e la necessità di conservazione del suo patrimonio, a cui provvede il curatore all'uopo nominato; non vi è immissione, neppure temporanea, degli eredi nel possesso dei beni, come si prevede per il caso di assenza, né liberazione o sospensione delle obbligazioni, anche strettamente personali, assunte da terzi verso lo scomparso, né assume alcun rilievo la questione della trasmissibilità del diritto agli eredi.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1253 del 21/01/2005