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Previdenza (assicurazioni sociali) - obbligo e diritto alle assicurazioni - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11622 del 08/11/1995

Rapporto di lavoro - Accertamento negativo della natura subordinata del rapporto - Giudicato intervenuto tra prestatore d'opera e presunto datore di lavoro - Efficacia riflessa nei confronti dell'istituto previdenziale - Esclusione - Fattispecie di esclusione da parte del giudice amministrativo dell'esistenza di un rapporto di pubblico impiego.

Il giudicato negativo circa la natura subordinata di un rapporto di lavoro, intervenuto tra il prestatore d'opera e il beneficiario della prestazione lavorativa, non spiega efficacia riflessa nel giudizio tra quest' ultimo e l'istituto previdenziale, avente ad oggetto il diritto dello stesso istituto al pagamento di contributi assicurativi obbligatori relativi ai rapporti di lavoro subordinato. Infatti l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra diritti aventi ad oggetto i contributi previdenziali e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuno dei due rapporti (di lavoro e previdenziale), il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto. (Nella specie, nel giudizio relativo al pagamento di contributi obbligatori vari non pensionistici intercorrente tra un'unità sanitaria locale e istituti assicuratori, il giudice di merito aveva ritenuto provato l'elemento della subordinazione sebbene fosse intervenuto il definitivo rigetto da parte del giudice amministrativo della domanda degli interessati - psicologi, assistenti sociali, infermieri, ecc., collaboratori dell' unità sanitaria locale - di accertamento di un rapporto di pubblico impiego; la S.C., sulla base dell'indicato principio, ha confermato la necessità di un accertamento "incidenter tantum" in merito al carattere subordinato o meno del rapporto, per quanto rilevante ai fini dell'esistenza degli obblighi contributivi, e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per difetto di motivazione sul merito).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11622 del 08/11/1995