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Assicurazioni sociali - assicurazione contro le malattie - maternità – Cass. 14676/2019

Libero professionista - Indennità di maternità ex art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001 - Adozione o parto plurimi - Moltiplicazione dell'importo - Professionisti – previdenza

In tema di previdenza dei liberi professionisti, l'indennità di maternità prevista dall'art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001, che, in forza della sentenza auto-applicativa n. 385 del 2005 della Corte costituzionale, va estesa anche al lavoratore padre, non è suscettibile di moltiplicazione nell'ipotesi di parto o adozione plurimi, atteso che dal complessivo sistema delle tutele parentali si desume che il legislatore ha inteso garantire il sostegno alle famiglie con più figli nati dall'unico parto o adottati nello stesso momento attraverso il prolungamento dei periodi di riposo o congedo, avuto altresì riguardo alla natura dell'indennità, compensativa di eventuali flessioni del reddito professionale derivanti dalla nascita o adozione, restando irrilevante il numero dei figli.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14676 del 29/05/2019 (Rv. 653982 - 01)