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Contributi assicurativi – versamento - Cessione dei crediti maturati nei confronti dello Stato - Cass. n. 17606/2020 )

Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi – versamento - Cessione dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici - Validità ed efficacia - Condizioni - Mancanza - Conseguenze.

ASSICURAZIONI SOCIALI

CONTRIBUTI ASSICURATIVI

La validità e l'efficacia della cessione, da parte dei datori di lavoro, dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, al fine del pagamento dei contributi previdenziali, oltre all'osservanza di specifici requisiti formali (atto pubblico o scrittura privata autenticata, in base all'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), presuppongono che il credito ceduto sia certo, liquido ed esigibile, che il cedente notifichi l'atto di cessione all'istituto previdenziale e all'amministrazione debitrice, e che quest'ultima, entro 90 giorni dalla notifica, comunichi il riconoscimento della propria posizione debitoria, con la conseguenza che, ove risulti carente taluna delle indicate fasi o condizioni, non si verifica il perfezionamento della cessione e non può conseguirsi l'estinzione dell'obbligazione contributiva.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 17606 del 24/08/2020 (Rv. 658888 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260

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