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Trattamento economico del coniuge divorziato - Attribuzione di una quota del trattamento di reversibilità – Cass. n. 20477/2020

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - pensione ai superstiti - riversibilità – coniuge - Trattamento economico del coniuge divorziato - Attribuzione di una quota del trattamento di reversibilità - Presupposti - Corresponsione dell'assegno divorzile in misura simbolica - Esclusione - Fondamento.

Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità ex art. 9 della l. n. 898 del 1970 presuppone (anche ai sensi della norma interpretativa di cui all'art. 5 della l. n. 263 del 2005) non solo che il richiedente al momento della morte dell'ex coniuge sia titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto, ma anche che detto assegno non sia fissato in misura simbolica, ponendosi la diversa interpretazione in contrasto con la "ratio" dell'attribuzione del trattamento di reversibilità al coniuge divorziato, da rinvenirsi nella continuazione del sostegno economico prestato in vita all’ex coniuge e non già nell'irragionevole esito di assicurare al coniuge divorziato una condizione migliore rispetto a quella già in godimento.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 20477 del 28/09/2020 (Rv. 658914 - 01)

CORTE

CASSAZIONE

20477

2020