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Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – Cass. n. 6081/2021

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - indennita' e rendita - contributi o premi - Classificazione delle imprese a fini contributivi ex d.m. 12 dicembre 2000 - Variazioni - Irretroattività - Decorrenza - Dalla comunicazione del provvedimento INAIL di riclassificazione - Condizioni - Fondamento.

In tema di classificazione delle imprese ai fini del versamento dei premi assicurativi INAIL, ai sensi del d.m. 12 dicembre 2000, gli effetti dei provvedimenti di variazione disposti d'ufficio, tanto in vista della modifica della classificazione quanto ai fini della rettifica della tassazione errata, trovano applicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione dell'INAIL, in nome del principio di irretroattività della legge affermato, in via generale, dall'art. 11 delle disp. prel. c.c. e ribadito, nella materia in esame, dall'art. 3, comma 8, della l. n. 335 del 1995, nonché dagli artt. 14 e 16 del decreto citato.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6081 del 04/03/2021 (Rv. 660807 - 01)