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Contribuzione previdenziale pensionistica – Cass. n. 14994/2021

Previdenza (assicurazioni sociali) - lavoratori autonomi - Artigiani e commercianti - Contribuzione previdenziale pensionistica - Minimale imponibile ex art. 1 della l. n. 233 del 1990 - Affittacamere - Reddito effettivo inferiore - Applicabilità del minimale - Esclusione ex art. 8 del d.l. n. 97 del 1995, conv., con modif., dalla l. n. 203 del 1995 - Fondamento.

In tema di gestione previdenziale degli artigiani e dei commercianti, coloro che svolgono attività di affittacamere, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della l. n. 217 del 1983, in virtù della previsione di cui all'art. 8 del d.l. n. 97 del 1995, conv., con modif., dalla l. n. 203 del 1995, sono soggetti a contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente percepito anche se inferiore al livello minimo imponibile, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. n. 233 del 1990, dovendo ritenersi esclusa la regola del minimale contributivo in ragione dell'implicito riconoscimento di una minore capacità contributiva della categoria.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 14994 del 28/05/2021 (Rv. 661302 - 01)