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Risarcimento del danno patrimoniale – Cass. n. 15947/2021

Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - Omissioni contributive - Risarcimento del danno ex art. 2116, comma 2, c.c. - Presupposti - Maturazione dei requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

 

In tema di omissioni contributive, l'azione attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. per il conseguimento del c - consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante - presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo; ne consegue che prima del perfezionamento dell'età pensionabile, in presenza di diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore, sussiste l'impossibilità di disporre validamente della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto che il diritto al risarcimento del danno pensionistico potesse essere oggetto di una transazione intervenuta prima del raggiungimento dell'età pensionabile da parte del dipendente).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 15947 del 08/06/2021 (Rv. 661459 - 01)

 

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