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Riduzione degli oneri contributivi per indennità di maternità – Cass. n. 19152/2021

Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Riduzione degli oneri contributivi per indennità di maternità ex art. 78 del d.lgs. n. 151 del 2001 - Applicazione ai dipendenti di lavoro privati che abbiano optato per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP - Configurabilità - Fondamento.

 

L'art. 78, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001 prevede la riduzione degli oneri contributivi quale conseguenza della fiscalizzazione degli importi delle indennità di maternità erogate per eventi successivi al 1° luglio 2001 e per i quali è riconosciuta la tutela previdenziale obbligatoria, senza alcun riferimento all'aumento dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'art. 3, comma 23, della l. n. 335 del 1995; ne consegue che la riduzione contributiva è applicabile anche sulle retribuzioni dei lavoratori che siano dipendenti da datori di lavoro privati e che, in forza di pregresse disposizioni legislative, abbiano optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l'INPDAP.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 19152 del 06/07/2021 (Rv. 661843 - 01)

 

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Cassazione

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2021