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Trattamenti economici per malattia – Cass. n. 19316/2021

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro le malattie - prestazioni - assistenza economica - indennita' - Lavoratori a tempo determinato - Trattamenti economici per malattia - Periodi successivi alla cessazione del rapporto - Corresponsione - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di lavoro a tempo determinato, l'indennità economica di malattia non può essere corrisposta per periodi successivi alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.l. n. 463 del 1983, conv., con modif., dalla l. n. 638 del 1983, né tale disposizione è derogabile dalle parti private, non incidendo sul rapporto di lavoro bensì sul rapporto previdenziale, disciplinato, come il rapporto contributivo, da norme volte alla salvaguardia dell'integrità del bilancio pubblico.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 19316 del 07/07/2021 (Rv. 661718 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2110

 

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Cassazione

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2021