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Decontribuzione concernente la retribuzione di risultato – Cass. n. 24814/2022

Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Decontribuzione ex art. 2 del d.l. n. 67 del 1997, conv. dalla l. n. 135 del 1997 applicabile "ratione temporis" - Premi aziendali di produzione - Nozione - Premio presenza - Inclusione - Fondamento.

 

In materia di decontribuzione concernente la retribuzione di risultato ex art. 2 del d.l. n. 67 del 1997, conv. dalla l. n. 135 del 1997, applicabile "ratione temporis", i premi di presenza previsti dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, rientrano nella nozione di premi aziendali di produzione e sono, pertanto, esclusi dalla contribuzione, trattandosi di meccanismi volti ad incrementare la retribuzione individuale perseguendo l'interesse alla crescita dell'azienda in termini di produttività e di qualità delle prestazioni lavorative.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 24814 del 16/08/2022 (Rv. 665468 - 01)

 

Corte

Cassazione

24814

2022