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Indennizzabilità della malattia professionale da amianto – Cass. n. 37045/2022

Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - in genere - Lavoratori esposti all'amianto - Benefici previdenziali ex art. 13, comma 7, della l. n. 257 del 1992 - Presupposti - Certificazione da parte dell'INAIL - Indennizzabilità della malattia professionale da amianto - Necessità - Esclusione.

 

In tema di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, l'art. 13, comma 7, della l. n. 257 del 1992, laddove individua, quale presupposto per il riconoscimento del beneficio contributivo, una malattia di cui l'INAIL abbia documentato l'origine da esposizione all'amianto, non richiede anche che la stessa malattia sia indennizzabile.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 37045 del 17/12/2022 (Rv. 666214 - 01)

 

Corte

Cassazione

37045

2022