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Contributi versati dalle società cooperative di lavoro in favore dei soci lavoratori – Cass. n. 37246/2022

Previdenza (assicurazioni sociali) - obbligo e diritto alle assicurazioni - elementi del rapporto di assicurazione sociale - contenuto - contributi (prestazioni all'istituto assicuratore) - lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - indennita' - di fine rapporto di lavoro - in genere - Contributi versati dalle società cooperative di lavoro in favore dei soci lavoratori anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 196 del 1997 - Efficacia ai fini della erogazione del t.f.r. a carico del Fondo di garanzia gestito dall'Inps in caso di insolvenza del datore di lavoro - Estensione retroattiva dell'intervento del predetto Fondo - Presupposto - Onere della prova.

 

I contributi previdenziali versati da società cooperative di lavoro in favore dei propri soci lavoratori, nel periodo anteriore alla data di entrata in vigore della l. n. 196 del 1997, restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle prestazioni di cui all'art. 2 della l. n. 297 del 1982 e agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, riguardanti l'erogazione del t.f.r. da parte del Fondo di garanzia gestito dall'INPS nei casi di insolvenza del datore di lavoro, anche quando i fatti costitutivi dei crediti si siano verificati anteriormente alla data suddetta. L'estensione retroattiva dell'intervento del citato Fondo di garanzia presuppone che siano stati pagati i contributi previdenziali per il periodo precedente all'entrata in vigore della disposizione; di tale presupposto deve offrire la prova chi rivendichi il diritto alle prestazioni del medesimo Fondo.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 37246 del 20/12/2022 (Rv. 666222 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

37246

2022