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Beneficio dell'accredito contributivo – Cass. n. 4838/2023

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti - contributi - figurativi - Art. 12 della l. n. 772 del 1992 - Interpretazione - Riferibilità a tutti i "condannati" per reati militari determinati da motivi di obiezione di coscienza, a prescindere dall'avvenuta espiazione della pena - Sussistenza - Conseguenze - Beneficio dell'accredito contributivo - Domanda ex art. 2 della predetta legge - Necessità.

 

In tema di contribuzione figurativa, l'art. 12 della l. n. 772 del 1972, "ratione temporis" applicabile - ove è tra l'altro previsto che coloro i quali, "anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge", siano stati condannati per reati militari determinati da obiezioni di coscienza, possono, entro trenta giorni dalla data stessa, presentare la "domanda di cui al precedente art. 2", dichiarando di assoggettarsi alla prestazione del servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile -, va interpretato nel senso che la disciplina ivi contenuta si riferisce a tutti i "condannati" per reati militari determinati da motivi di obiezione di coscienza, a prescindere dal fatto che la pena sia stata o meno interamente espiata al momento di entrata in vigore della legge medesima; ne consegue che la presentazione della predetta domanda è "conditio sine qua non" per l'equiparazione del periodo di sofferta detenzione al servizio militare effettivo e, in via di derivazione, per il riconoscimento del beneficio dell'accredito contributivo.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4838 del 16/02/2023 (Rv. 666912 - 01)

 

Corte

Cassazione

4838

2023