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Espropriazione preordinata alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Cass. n. 14780/2020

Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - procedimento - liquidazione dell'indennita' - determinazione (stima) - opposizione alla STIMA -Espropriazione preordinata alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Delega ad altro soggetto del compimento degli atti espropriativi - Soggetto obbligato al pagamento dell'indennità - Comune - Conseguenze in tema di legittimazione passiva.

Nel caso di espropriazione disposta per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, obbligato al pagamento dell'indennità è il comune, quale beneficiario delle aree espropriate, anche quando, ai sensi dell'art. 60 della l. n. 865 del 1971, venga delegato altro soggetto per l'acquisizione delle aree, esaurendosi in tal caso la delega in un mero incarico a compiere in nome e per conto del comune gli atti necessari per l'adozione del provvedimento ablatorio o per la stipulazione dell'atto di cessione, con conseguente legittimazione passiva del comune nei giudizi di determinazione dell'indennità.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14780 del 10/07/2020 (Rv. 658245 - 01)

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