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Espropriazione per pubblica utilità - Imposizione di servitù – Cass. n. 3891/2021

Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - procedimento - liquidazione dell'indennita' - determinazione (stima) - Espropriazione per pubblica utilità - Imposizione di servitù - Determinazione dell’indennità di asservimento - Procedura - Controversia - Competenza in unico grado della corte di appello - Sussistenza - Fondamento.

In materia di imposizione di servitù nel corso della procedura espropriativa, l'applicabilità del procedimento previsto dall'art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001 non dipende dalla circostanza che la realizzazione dell'opera pubblica comporti l'ablazione del diritto di proprietà sul fondo, anziché l'imposizione di un vincolo suscettibile di menomare le facoltà di godimento e disposizione del proprietario, bensì dal coinvolgimento di quest'ultimo nel procedimento espropriativo, reso possibile dalla diretta incidenza del vincolo sul bene che, consentendo d'identificare immediatamente l'avente diritto all'indennità, impone all'espropriante di procedere alla determinazione della stessa in via provvisoria, dando in tal modo l'avvio al subprocedimento disciplinato dagli artt. 20 e ss. del d.P.R. n. 327 del 2001, ed è proprio la previsione di una precedente fase amministrativa di liquidazione a giustificare l'assoggettamento della domanda giudiziale di determinazione dell'indennità alla disciplina speciale dettata dall'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 e dall'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, imperniata sull'attribuzione della competenza alla corte d'appello in unico grado e sull'applicabilità del rito sommario di cognizione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3891 del 16/02/2021 (Rv. 660740 - 01)