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Nomina del collegio peritale per la stima del bene – Cass. n. 25667/2021

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità') - procedimento - liquidazione dell'indennità' - determinazione (stima) - Nomina del collegio peritale per la stima del bene - Diritto al compenso del perito - Accordo negoziale avente forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Esclusione - Fondamento.

 

In materia di espropriazione, il diritto dei tecnici che compongono il collegio peritale di cui all'art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001 a percepire il compenso per l'attività prestata non presuppone un accordo negoziale che abbia la forma scritta "ad substantiam", trovando titolo direttamente nella legge, nella ricorrenza dei presupposti dell'atto di nomina (da parte dell'autorità espropriante o del presidente del tribunale) e dell'espletamento dell'incarico.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25667 del 22/09/2021 (Rv. 662506 - 01)

 

Corte

Cassazione

25667

2021