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Domanda di attribuzione e ripartizione tra gli esproprianti delle quote della somma dovuta – Cass. n. 9227/2023

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell’indennità - determinazione (stima) - opposizione alla stima - Giudizio relativo - Natura e contenuto - Domanda di attribuzione e ripartizione tra gli esproprianti delle quote della somma dovuta - Ammissibilità - Esclusione.

 

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la cosiddetta "opposizione alla stima" non si configura come fase di mera impugnazione del provvedimento amministrativo, ma si caratterizza come giudizio di autonoma quantificazione dell'indennità da parte del giudice, il quale, in mancanza di specifica istanza, da parte dell'espropriante, di ridurre l'indennità stabilita in via amministrativa, deve decidere unicamente sulla richiesta dell'opponente di un'indennità maggiore rispetto a quella fissata in sede amministrativa. La conseguente decisione interviene tra "i proprietari e gli altri interessati" (art. 19 della legge n. 865 del 1971), i primi dei quali vanno identificati nei soggetti iscritti nei registri o negli atti catastali, con possibilità di estensione agli eredi o aventi causa, mentre i secondi sono immediatamente individuabili nei titolari di diritti o pretese reali sul bene, in concorso ovvero in conflitto con la posizione dei proprietari. La stessa decisione ha contenuto giurisdizionale limitatamente all'ordine di deposito delle eventuali somme aggiuntive, lasciando impregiudicata l'attribuzione delle singole quote, cui è preordinato l'apposito procedimento camerale (artt. 30 e segg., 52 e segg. della legge n. 2359 del 1865), con implicazioni che possono legittimamente dar luogo ad un procedimento contenzioso nelle forme ordinarie, in caso di controversia tra i pretendenti alle somme dovute.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9227 del 04/04/2023 (Rv. 667481 - 01)

 

Corte

Cassazione

9227

2023