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Espropriazione per pubblico interesse (o utilità') - procedimento Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27960 del 04/10/2023 (Rv. 669161 - 01)

Liquidazione dell'indennità' - determinazione (stima)  - Indennità di espropriazione di terreni non edificabili - Contestazione da parte dell'espropriato - Stima - Criterio del valore venale pieno - Rilevanza - Prova dello sfruttamento ulteriore rispetto a quello agricolo - Condizioni - Limiti - Fattispecie.

In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione di terreni non edificabili, in caso di contestazione da parte dell'espropriato, la stima deve essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno, ma l'interessato può dimostrare che il fondo è suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, e che, quindi, il cespite possiede una valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (come, ad esempio, parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti), sempre che tali possibilità siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. (Nella specie, in applicazione di detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata la quale, nel quantificare l'indennità di esproprio non aveva considerato, quale fatto decisivo, che il PIRP comunale aveva svincolato il suolo dalla non edificabilità prevista per le zone F portandolo alla edificabilità prevista per le zone B/1).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27960 del 04/10/2023 (Rv. 669161 - 01)