Skip to main content

Pubblica amministrazione - obbligazioni - arricchimento senza causa – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2801 del 10/03/1995

Casa di cura convenzionata con il servizio sanitario nazionale - Ricoveri in soprannumero rispetto ai posti letto autorizzati - Effettuazione - Ostatività all'azione ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della Regione - Esclusione - Condizioni.

L'esercizio da parte di una casa di cura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale di ricoveri in soprannumero rispetto ai posti letto autorizzati, ancorché sanzionabile ai sensi dell'art. 193 del R.D. 27 luglio 1934 n.1265, non esclude la possibilità per la società proprietaria della struttura sanitaria di esercitare l'azione di cui all'art. 2041 nei confronti della Regione per indebito arricchimento in danno di essa attrice, posto che l'azione generale di arricchimento può legittimamente sperimentarsi anche per ottenere l'indennizzo di un pregiudizio sofferto a causa di contratto "contra lege" - e sempre che la prestazione non sia stata eseguita per uno scopo contrario al buon costume (art. 2035 cod. civ.) - quando la Regione abbia continuato ad avvalersi della struttura sanitari, così implicitamente riconoscendo l'insussistenza di pregiudizi derivanti ai ricoverati dall'utilizzazione di detta struttura.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2801 del 10/03/1995