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Obbligazioni - arricchimento senza causa - enti locali

Pubblica amministrazione - obbligazioni - arricchimento senza causa - enti locali - impegno di spesa attivato dal funzionario in violazione dello schema procedimentale - conseguenze - rapporto obbligatorio diretto con il funzionario inadempiente - conseguenze in tema di esperibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell’ente locale - riconoscimento del debito fuori bilancio – presupposti - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30109 del 21/11/2018

In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita. Ne consegue che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere "a posteriori", ex art. 194 d. lgs. n. 267 del 2000 - nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato - il debito fuori bilancio. Tale riconoscimento deve avvenire espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi dell'ente, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico - finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30109 del 21/11/2018