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Protezione internazionale dello straniero - Cass. Ord. 17076/2019

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) Protezione internazionale - Art. 35 bis, comma 11, d.lgs. n. 25 del 2008 - Indisponibilità della videoregistrazione del colloquio - Obbligo di fissazione dell'udienza di comparizione - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Dichiarazione di non volersi avvalere del supporto - Effetti.

Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all'autorità giudiziaria, in caso di indisponibilità della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l'udienza per la comparizione delle parti configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, salvo che il richiedente non abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17076 del 26/06/2019 (Rv. 654445 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101