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Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 2120 del 30/01/2020 (Rv. 656808 - 01)

Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Protezione sussidiaria - Cumulo delle domande - Rito camerale - Applicabilità - Ragioni - Divieto di “venire contra factum proprium” - Rilevanza.

In tema di protezione internazionale, nella vigenza dell'art. 3, comma 1, lett. d), e comma 4, del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, prima della modifica introdotta dall'art. 1, comma 3, lett. a), del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla legge n. 132 del 2018, sulla domanda di protezione umanitaria la competenza per materia appartiene alla sezione specializzata del tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario ovvero secondo il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis ss. c.p.c., tuttavia quando il ricorrente per sua scelta abbia cumulato la domanda di protezione umanitaria con quelle aventi per oggetto lo "status" di rifugiato o la protezione sussidiaria, assoggettate allo speciale rito camerale di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, egli non può poi dolersi della mancata pronuncia di inammissibilità della domanda di protezione umanitaria, in applicazione del divieto di "venire contra factum proprium" di cui all'art. 157, comma 3, c.p.c., secondo il quale la nullità non può mai essere opposta dalla parte che vi ha dato causa.

Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 2120 del 30/01/2020 (Rv. 656808 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_281_2, Cod_Proc_Civ_art_157

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

CONDIZIONE DELLO STRANIERO