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Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2750 del 05/02/2020 (Rv. 656716 - 01)

Protezione internazionale - Disciplina anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 13 del 2017 - Impugnativa dell'ordinanza del tribunale - Ricorso per cassazione - "Traslatio iudicii" - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Impugnazioni civili - appello - giudice dell'appello.

Nelle controversie in tema di protezione internazionale, alle quali "ratione temporis" è ancora applicabile il rito sommario di cognizione, la proposizione del ricorso per cassazione anziché dell'appello, avverso l'ordinanza resa dal tribunale, rende il ricorso medesimo inammissibile, poiché il principio secondo il quale il gravame proposto davanti ad un giudice incompetente impedisce la decadenza dall'impugnazione, consentendo la prosecuzione del giudizio davanti al giudice competente attraverso la "traslatio iudicii", non è applicabile quando sia stato esperito un rimedio diverso da quello previsto dalla legge.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2750 del 05/02/2020 (Rv. 656716 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_702_3, Cod_Proc_Civ_art_339

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

CONDIZIONE DELLO STRANIERO