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Riferimento alle fonti informative privilegiate da parte del giudice di merito – Cass. n. 1777/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Situazione del Paese di origine - Riferimento alle fonti informative privilegiate da parte del giudice di merito - Modalità.

Il riferimento operato dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 alle "fonti informative privilegiate" deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell'informazione da essa tratta e ritenuta rilevante per la decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di detta informazione con riguardo alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. A tal fine, il giudice di merito è tenuto ad indicare l'autorità o l'ente da cui la fonte consultata proviene e la data o l'anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal richiamato art. 8, comma 3, del d.lgs. citato.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1777 del 27/01/2021

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