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Rito sommario di cognizione – Cass. n. 1709/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Controversia relativa al diniego di riconoscimento - Rito sommario di cognizione - Artt. 181 e 309 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.

In tema di protezione internazionale, trova applicazione, ove sia seguito il rito sommario di cognizione, sia in primo grado che in appello, il meccanismo disciplinato dagli artt. 181 e 309 c.p.c. per il processo ordinario, dovendosi escludere che la conseguente dichiarazione di estinzione possa configurare un pregiudizio per i diritti fondamentali del richiedente asilo, la cui condotta processuale è affidata alla responsabilità del difensore, o possa pregiudicare l'interesse della controparte pubblica che, qualora intenda evitare detta estinzione, ben può comparire dinanzi al giudice e chiedere che decida la controversia.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1709 del 26/01/2021

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_4, Cod_Proc_Civ_art_181, Cod_Proc_Civ_art_309