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Fondato timore di persecuzione nel paese d'origine – Cass. n. 25751/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - "Status" di rifugiato politico - Riconoscimento - Fondato timore di persecuzione nel paese d'origine - Fattispecie.

 

In tema di protezione internazionale, il riconoscimento dello "status" di rifugiato ex art. 7 del d.lgs. n. 251 del 2007 postula il fondato timore di subire nel paese d'origine atti persecutori a causa delle proprie opinioni politiche, da apprezzare in base alle condizioni personali del richiedente (lo stato mentale, la personalità, le esperienze di vita) ed a circostanze oggettive ed esterne al soggetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito la quale, pur ritenendo attendibile la narrazione del richiedente, gli aveva negato lo status, senza considerare che lo stesso, militante di un gruppo politico di opposizione al governo, temendo per la propria incolumità, aveva lasciato il paese di origine e rientratovi dopo quattro anni di esilio, era stato vittima di una violentissima e brutale aggressione ad opera di esponenti del partito opposto).

Corte di Cassazione, Sez. 3 -, Ordinanza n. 25751 del 22/09/2021 (Rv. 662494 - 01)

 

Corte

Cassazione

25751

2021