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Ricongiungimento familiare dei rifugiati – Cass. n. 24488/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Ricongiungimento familiare dei rifugiati - Richiesta di ricongiungimento per i genitori - Disciplina degli artt. 29, comma 1, lett. d) e 29-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 - Requisito della "vivenza a carico" - Necessità - Nozione.

 

In virtù della disciplina di cui agli artt. 29, comma 1, lett. d), e 29-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, il ricongiungimento del genitore, richiesto dallo straniero al quale sia stato riconosciuto lo "status" di rifugiato politico, postula il requisito della "vivenza a carico", che si riscontra quando il primo non sia in grado di provvedere alle proprie necessità essenziali nel Paese d'origine, e risulti accertato che il necessario sostegno materiale gli sia effettivamente fornito dal figlio soggiornante sul territorio italiano, quale persona che, sulla base delle complessive circostanze del caso concreto, si riveli essere il familiare più idoneo allo scopo.

Corte di Cassazione, Sez. L -, Sentenza n. 24488 del 10/09/2021 (Rv. 662263 - 01)

 

Corte

Cassazione

24488

2021