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Proroga della validità dei permessi di soggiorno – Cass. n. 35044/2022

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Emergenza epidemologica da Covid -19 - Proroga della validità dei permessi di soggiorno - Art. 103, comma 2 quater, d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. in l. n. 27 del 2020 - Applicazione anche ai visti d'ingresso - Fondamento - Fattispecie.

 

In tema di diritti dei cittadini stranieri, la previsione contenuta nell'art. 103, comma 2 quater, d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. in l. n. 27 del 2020 (recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19), che ha differito il termine di validità dei permessi di soggiorno al 31 agosto 2020 (poi nuovamente differito al 31 gennaio 2021), si applica anche ai visti d'ingresso, i quali pure consentono il soggiorno del titolare per tutto il tempo della loro validità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza del giudice di pace, che aveva respinto l'opposizione al decreto prefettizio di espulsione, ritenendo non applicabile al visto d'ingresso per il turismo il menzionato differimento di validità "ex lege").

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 35044 del 29/11/2022 (Rv. 666452 - 01)

 

Corte

Cassazione

35044

2022