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Riscontro dell'effettività del rischio dedotto – Cass. n. 8654/2023

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione sussidiaria - Rilevanza della violenza interprivata - Condizioni - Riscontro dell'effettività del rischio dedotto - Dovere del giudice.

 

In tema di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 251 del 2007, responsabile del danno grave può essere anche un soggetto privato non statuale, a condizione che le autorità del Paese di provenienza del ricorrente non siano in grado di offrirgli una protezione effettiva: ne consegue che il giudice ha il dovere istruttorio di effettuare una verifica officiosa sulla situazione aggiornata del paese d'origine e sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità dello stesso.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8654 del 27/03/2023 (Rv. 667222 - 01)

 

Corte

Cassazione

8654

2023