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Diniego del visto d'ingresso per ricongiungimento – Cass. n. 10470/2023

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Immigrazione - Diniego del visto d'ingresso per ricongiungimento - Citazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale - Proposizione davanti alla Sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma - Sussistenza.

 

In tema d'immigrazione, l'impugnazione spiegata avverso il diniego del visto d'ingresso ai fini del ricongiungimento per motivi familiari ex art. 20 del d.lgs. n. 150 del 2011, come innovato dall'art. 7, comma 1, lett. e), del d.l. n. 13 del 2017, conv., con modif., dalla l. n. 46 del 2017, ove venga convenuto in giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del quale gli uffici consolari deputati al rilascio del visto d'ingresso sono un'articolazione periferica, deve essere proposta dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10470 del 19/04/2023 (Rv. 667499 - 01)

 

Corte

Cassazione

10470

2023