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Divieto di espulsione ovvero di respingimento – Cass. n. 10448/2023

Costituzione della repubblica - pubblico impiego - impiegati - servizio esclusivo della nazione - Straniero - Divieto di espulsione ovvero di respingimento - Esame e accertamento da parte del giudice di pace - Dovere di cooperazione istruttoria - Pronuncia su concreto pericolo di persecuzione o trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio - Necessità - Ragioni.

 

In tema di opposizione all'espulsione, il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19, comma 1, del d. lgs. n. 286 del 1998, impone al giudice di pace, in adempimento del suo dovere di cooperazione istruttoria, di esaminare e di pronunciarsi sul concreto pericolo, prospettato dall'opponente, di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel paese di origine, in quanto la norma di protezione introduce una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto ad elevato rischio personale, qualora tale condizione sia positivamente accertata dal giudice, senza che la mancata presentazione, da parte dello straniero, della domanda di protezione internazionale valga ad escludere tale obbligo in capo al giudice di pace.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10448 del 19/04/2023 (in corso di massimazione)

 

Corte

Cassazione

10448

2023