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giudizio civile e penale (rapporto) - azione civile - trasferimento in sede penale – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6754 del 31/03/2005

Effetti - Estinzione anche d'ufficio del giudizio civile - Presupposti - Identità di oggetto tra le due azioni - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6754 del 31/03/2005

La costituzione di P.C. comporta il trasferimento nel processo penale dell'azione precedentemente proposta in sede civile, a norma dell'art. 75 del nuovo cod. proc. pen., con conseguente estinzione del giudizio civile per rinuncia agli atti, nel solo caso di effettiva coincidenza delle azioni per "petitum" e "causa petendi" (In applicazione del suindicato principio la Corte Cass. ha confermato l'impugnata decisione della Corte di merito che aveva ritenuto la diversità di "petitum" e di "causa petendi" delle azioni esercitate in sede civile ed in sede penale, la prima essendo volta alla risoluzione del contratto preliminare di compravendita, a fini restitutori e di risarcimento del danno conseguente, e la seconda viceversa diretta alla restituzione della somma indebitamente trattenuta, nonché al risarcimento dei danni ulteriori conseguenti all'illecito di appropriazione indebita ascritto ai promittenti venditori).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6754 del 31/03/2005