Skip to main content

Giudizio civile e penale (rapporto) - assoluzione dello imputato – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 267 del 09/02/1962

Per insufficienza di prove (formula dubitativa - circolazione stradale - dubbio sull'elemento soggettivo - sulle modalita di guida del veicolo - preclusione dell'azione civile - insussistenza.*

Il collegamento dell'art 25 del cod proc pen con l'art 2054 cod civ conduce ad affermare che l'Azione civile per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli senza guida di rotaie non puo essere proposta, proseguita o riproposta, quando la sentenza penale irrevocabile di assoluzione per insufficienza di prove, abbia ritenuto dubbi gli elementi oggettivi del fatto (ivi compreso il rapporto di causalita tra questo e il danno) e non anche quando il dubbio sia caduto soltanto sull'elemento soggettivo, cioe sulla colpa. Pertanto, poiche la colpa consiste in un determinato comportamento che, senza essere diretto alla produzione dell'evento dannoso, sia qualificato da negligenza, imprudenza, imperizia ovvero inosservanza di norme regolamentari o disciplinari, il dubbio espresso dal giudice penale in ordine alla condotta di guida del conducente imputato di lesioni colpose, si traduce in un dubbio in merito alla colpa, sul quale prevale la presunzione di colpa posta dall'art 2056 cod civ, che puo essere vinta soltanto dalla particolare prova liberatoria prescritta dalla legge civile. ( V 1083/61).*

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 267 del 09/02/1962