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Trasferimento dell'azione civile nel processo penale – Cass. n. 33214/2021

Giudizio civile e penale (rapporto) - azione civile - trasferimento in sede penale - Trasferimento dell'azione civile nel processo penale - Effetti - Vicenda estintiva assimilabile alla litispendenza - Configurabilità - Provvedimento di "presa d'atto" del giudice civile - Natura - Statuizione sulla competenza - Esclusione - Conseguenze.

 

Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza e non a quello disciplinato dall'art. 306 c.p.c., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati, sicché il provvedimento con cui il giudice civile prende atto della predetta vicenda non integra una decisione sulla competenza e non è, pertanto, impugnabile con il relativo regolamento.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33214 del 10/11/2021 (Rv. 663125 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_306

 

Corte

Cassazione

33214

2021