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Giudizio civile e penale (rapporto) - art. 622 c.p.p. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24954 del 21/08/2023 (Rv. 668794 - 01)

Rinvio innanzi alla corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti civili - Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze - Nuove deduzioni istruttorie - Ammissibilità - Proposizione - Modalità.

A seguito della "translatio iudicii" determinatasi in conseguenza del rinvio ex art. 622 c.p.p. al giudice civile competente per valore in grado d'appello, la parte civile che abbia modificato la domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile può indicare i conseguenti mezzi di prova e le produzioni documentali nella citazione in riassunzione ovvero, qualora la riassunzione sia eseguita dalla controparte, nella comparsa di costituzione da depositarsi entro venti giorni prima dell'udienza di trattazione, mentre il convenuto può indicare la prova contraria, nel primo caso, nella suddetta comparsa di costituzione o, nel secondo, entro l'udienza di trattazione.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24954 del 21/08/2023 (Rv. 668794 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Proc_Civ_art_394, Cod_Proc_Civ_art_347, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_183