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Infrazione "punibile con la sola sanzione pecuniaria" – Cass. n. 28132/2022

Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - sanzioni per le contravvenzioni e violazioni - Oblazione ex art. 145-bis della legge n. 89 del 1913 - Applicabilità - Infrazione "punibile con la sola sanzione pecuniaria" - Nozione - Sanzione concretamente applicata - Irrilevanza - Sanzione astrattamente applicabile - Rilevanza - Infrazione punibile con la sospensione - Ammissibilità dell'oblazione - Esclusione.

 

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, l'art. 145 bis della l. n. 89 del 1913, introdotto dall'art. 28 del d.lgs. n. 249 del 2006, prevedendo l'oblazione in caso di infrazione "punibile con la sola sanzione pecuniaria", ha riguardo alla sanzione applicabile in astratto e non a quella applicata in concreto; pertanto, l'oblazione non è consentita per le infrazioni punibili con la sospensione, anche se per esse sia stata irrogata una sanzione pecuniaria a seguito della concessione delle attenuanti.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 28132 del 27/09/2022 (Rv. 665701 - 01)

 

Corte

Cassazione

28132

2022