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Successiva sentenza di rigetto della domanda risarcitoria – Cass. n. 7389/2021

Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - Provvisionale ex art.147 c.ass. - Successiva sentenza di rigetto della domanda risarcitoria - Conseguenze - Immediata perdita di efficacia della misura anticipatoria - Configurabilità - Passaggio in giudicato della sentenza - Necessità - Esclusione.

L'ordinanza con cui il giudice di prime cure abbia assegnato la provvisionale di cui all'art.147 c.ass. produce effetti anticipatori della condanna richiesta dall'attore ed è destinata ad essere assorbita dalla sentenza che definisce il giudizio di primo grado, perdendo la suddetta efficacia in caso di rigetto della domanda, sicché la parte che abbia pagato in esecuzione della stessa è legittimata ad agire per la restituzione della somma, senza necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza, con istanza che può essere proposta per la prima volta nel grado di appello (eventualmente con la comparsa di risposta contenente impugnazione incidentale avverso la suddetta sentenza) o in separato giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7389 del 16/03/2021 (Rv. 661002 - 01)