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Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) - violazione di privativa – Cass. n. 2977/2020

Brevetto - Contraffazione per equivalenza - Condizioni - Intenzioni soggettive del richiedente - Irrilevanza - Fattispecie.

BENI IMMATERIALI

BREVETTI

VIOLAZIONE DI PRIVATIVA

In tema di contraffazione di brevetti per invenzioni industriali posta in essere per equivalenza ai sensi dell'qart_ 52, comma 3 bis, d.lgs. n. 30 del 2005, come modificato dal d.lgs. n. 131 del 2010, il giudice, nel determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, non deve limitarsi al tenore letterale delle rivendicazioni, interpretate alla luce della descrizione e dei disegni, ma deve contemperare l'equa protezione del titolare con la ragionevole sicurezza giuridica dei terzi, e pertanto deve considerare ogni elemento che sia sostanzialmente equivalente ad uno indicato nelle rivendicazioni; a tal fine può avvalersi di differenti metodologie dirette all'accertamento dell'equivalenza della soluzione inventiva, come il verificare se la realizzazione contestata permetta di raggiungere il medesimo risultato finale adottando varianti pive del carattere di originalità, perché ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare il medesimo problema; non può invece attribuire rilievo alle intenzioni soggettive del richiedente del brevetto, sia pur ricostruite storicamente attraverso l'analisi delle attività poste in essere in sede di procedimento amministrativo diretto alla concessione del brevetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che nell'accertamento alla contraffazione aveva valorizzato il comportamento tenuto in sede amministrativa dal presentatore della domanda di brevetto).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2977 del 07/02/2020 (Rv. 656624 - 01)

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