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Confondibilità fra segni similari - Accertamento – Cass. n. 12570/2021

Beni - immateriali - marchio (esclusivita' del marchio) - debole o forte - Tutela - Confondibilità fra segni similari - Accertamento - Criteri - Valutazione globale e sintetica - Necessità.

In tema di marchio, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti deve essere compiuto non in via analitica, attraverso l'esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, bensì in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro; se poi il marchio è privo di aderenza concettuale con i prodotti che contraddistingue, le variazioni che lasciano intatta l'identità del nucleo ideologico che riassume l'attitudine individualizzante del segno, debbono sempre ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12570 del 12/05/2021 (Rv. 661274 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2569, Cod_Civ_art_2598